Alberi e legislazione italiana: c’è più di qualcosa da cambiare
Il periodo invernale è quello migliore per gli interventi sugli alberi, compresi quelli che si trovano in giardini, viali, parchi pubblici. Gli interventi che vengono attuati sono vari, e vanno dalla potatura (leggera, di riforma...), alla capitozzatura, fino all’abbattimento.
Negli anni la qualità dei lavori realizzati dalle ditte di manutenzione del verde si sta mediamente alzando, complice la formazione di un numero crescente di tecnici preparati e l’evoluzione delle attrezzature a disposizione degli operatori. Si vedono sempre meno capitozzature e alberi scheletrati, pur se gli interventi sono spesso tendenzialmente eccessivi, tradendo una sorta di eccesso di prudenza. Prudenza che, fra l’altro, si rivela essere del tutto controproducente, dato che spesso sono proprio i tagli troppo estesi e lo squilibrio indotto nello sviluppo delle piante a causarne deperimento e malattia, e la conseguente necessità di abbattimento.
Ma perché si verifica questa corsa alla potatura (spesso eccessiva, inutile se non proprio dannosa)?
I motivi sono essenzialmente due: il primo e più importante è che si piantano gli alberi sbagliati nei posti sbagliati. Ciascuna specie è caratterizzata da una propria altezza massima, un tipo di chioma, un tipo di legno, e così via. Alberi troppo grandi, o con legno fragile, o con radici superficiali, o con fiori che causano allergie, facilmente sono candidati all’abbattimento. Ad esempio pini marittimi o domestici, pioppi, salici piangenti sono destinati a vita breve, perché fonti di problemi in area urbana già nel giro di 10-20 anni dall’impianto.
Il secondo motivo è che per la legge italiana gli alberi sono sotto la responsabilità del proprietario: se un ramo cade su un’automobile, è il proprietario dell’albero a dover risarcire il danno. Così, se un albero di proprietà comunale (o una sua parte) cadendo ferisce qualcuno, o se a causa delle radici troppo superficiali finiscono a terra pedoni e/o ciclisti, il Comune dovrà difendersi in tribunale dalle cause che gli verranno intentate. Se a questo si aggiunge che una perizia statica su un albero costa da qualche centinaio a qualche migliaia di euro, va da sé che si preferisca abbattere e ripiantare piuttosto che rischiare che possa succedere qualcosa, col rischio ulteriore di dover rifare negli anni successivi ulteriori perizie di monitoraggio.
Di frequente, all’abbattimento degli alberi si accompagnano proteste anche importanti, pur in presenza di perizie di professionisti che ne certificano il cattivo stato di salute o il pericolo per la cittadinanza (in termini di staticità, sicurezza idraulica o altro).
Spesso si tende ad ignorare che gli alberi sono organismi viventi e, in quanto tali, hanno il loro ciclo di vita. Al pari degli animali, che hanno una durata di vita diversa da specie a specie, anche gli alberi hanno una durata di vita diversa da specie a specie e attraversano una fase di giovanilità, una di maturità ed una di senescenza. Il fatto che possano vivere indefinitamente, non implica che possano vivere per sempre, e ciò significa che è fisiologico che, ove essi siano soggetti a deperimento o costituiscano un pericolo, sia preferibile abbatterli prima che si schiantino da soli. E ciò è tanto più vero in città dove, a causa dell’inquinamento, delle potature spesso frettolose o inadeguate, degli spazi angusti in cui sono ristretti, delle cattive condizioni del terreno (troppo secco, soggetto a ristagno idrico, povero di nutrienti e di ossigeno) i processi di senescenza avanzano più velocemente che in un ambiente naturale e dunque la vita degli alberi si accorcia.
Come ovviare o rimediare al questa situazione? Intanto uscendo dalla logica emergenziale dell’intervento estemporaneo e predisponendo Piani di Arboricoltura Urbana, in cui pianificare monitoraggi, potature, abbattimenti e (soprattutto) impianti e reimpianti, avendo cura di scegliere fra le varie specie quelle più adatte (per habitus vegetativo, velocità di crescita, adattabilità al terreno ecc) allo specifico contesto in cui si andranno ad inserire.
E poi modificando la legislazione in modo da sgravare (almeno parzialmente) il custode (che coincide spesso con il proprietario) dell’albero dalla responsabilità per danni a terzi. Attualmente, infatti, la responsabilità per i danni causati da un albero ricade su chi doveva garantirne la sorveglianza e la manutenzione (custode), salvo che non sia dimostrato un caso fortuito (ad esempio una tromba d’aria). Ma mentre chi ha subito il danno ha gioco facile nel dimostrare il nesso causale tra la negligenza nella manutenzione e il danno subito (se l’albero si è sradicato o spezzato significa che le radici erano troppo deboli o la chioma troppo espansa) il custode per difendersi deve dimostrare di aver agito con la dovuta diligenza, per esempio esibendo una perizia fitostatica recente. È fin troppo facile capire che, piuttosto che far fare una serie di costose perizie, si preferisca abbattere o quantomeno tagliare più rami possibile (con le conseguenze che sono sotto gli occhi di tutti) pur di non incorrere in responsabilità civile o, nei casi più gravi, penale.
Una modifica della legislazione potrebbe basarsi sul concetto di "Prior in tempore, potior in iure" ("Primo nel tempo, più forte in diritto"), banalmente: c’era prima l’albero o l’automobile parcheggiata sotto? Se si parcheggia l’automobile in riva al mare e l’alta marea la sommerge, non si può fare causa al demanio per non aver fermato il mare, perché è nella natura del mare il variare del livello di marea. Allo stesso modo, è nella natura degli alberi perdere resina, pigne, rami secchi, e ciò è tanto più vero quanto più l’albero è maturo. Dunque, chi parcheggia all’ombra di un vecchio pino domestico, dovrebbe accettarne il rischio.
Così come nei sentieri di montagna nessuno si sogna di fare causa al gestore del sentiero stesso quando scivola o si fa male, perché si accetta implicitamente un certo grado di rischio (a meno che il problema non dipenda da pericoli non normalmente prevedibili o causati da negligenze di gestione) così si dovrebbe accettare il fatto che un albero, per quanto ornamentale, urbano, domestico possa sembrare, mantiene sempre la caratteristica di essere un elemento naturale, e come tale mai completamente prevedibile.
Oggi, se un albero cadendo danneggia un fabbricato (ma discorso analogo potrebbe essere fatto per danni a veicoli, coltivazioni, persone...), la responsabilità è sempre del custode dell’albero. Applicando invece il principio Prior in tempore, potior in iure bisognerebbe chiedersi: chi c’era prima, l’albero o il fabbricato? Se c’era prima l’albero, chi ha costruito il fabbricato si è assunto il rischio di posizionarlo in quel posto, e non ha nulla da pretendere. Se viceversa c’era prima il fabbricato, è giusto che il custode dell’albero risarcisca i danni, perché evidentemente era inadatto a stare in quel luogo, potendo recare pregiudizio.
Un cambio di tale portata ha però bisogno di importanti correttivi: applicato tout court indurrebbe i custodi (proprietari) degli alberi a non operare più nessuna sorveglianza né manutenzione, dato che non avrebbero più in capo la responsabilità del danno. Nei parchi pubblici al primo alito di vento sarebbe un fuggi-fuggi per paura dello schianto di qualche esemplare malandato, e nessuno vorrebbe più percorrere i viali.
Come uscirne?
La legislazione del Regno Unito potrebbe venirci incontro: il custode (proprietario) dell’albero ha un dovere di cura (duty of care) e deve comportarsi in modo ragionevole e prudente. La colpa di un danno viene attribuita solo in caso di dimostrata negligenza, perché si ha la coscienza di aver a che fare con un elemento naturale. In generale, in caso di danno provocato da un albero, il risarcimento è possibile solo dimostrando che il proprietario sapeva o avrebbe dovuto sapere che l'albero era pericoloso, malato o instabile e non ha fatto nulla per rimediare. Ad esempio, se un ramo o un albero caduto era visibilmente morto o marcescente da tempo.
In caso contrario, ossia se la pianta appariva sostanzialmente sana e/o il danno è avvenuto a causa di un evento naturale imprevedibile o eccezionale (temporale, tromba d’aria...) il proprietario non è ritenuto legalmente responsabile e non è quindi tenuto a risarcire alcunché.
Forse si eviterebbe in questo modo la ridda di perizie e controperizie commissionate di volta in volta o dai Comuni per valutare l’abbattimento di piante malandate prima che provochino danni (e inneschino poi richieste di risarcimento) o dai comitati di cittadini per tenere in vita esemplari palesemente senescenti e a fine vita. O forse, proprio per la diversità di cultura del verde fra Regno Unito e Italia, le cose non cambierebbero di una virgola, e si continuerebbero ad assoldare schiere di periti per dimostrare negligenza anche dove si tratta di semplice fatalità.
Luca Lazzaro